Premesso che:
la crisi pandemica, iniziata ormai più di un anno fa, ha avuto effetti deleteri sull'intero tessuto economico del Paese;
le misure restrittive messe in atto dal Governo per fronteggiare l'epidemia e contenere la curva dei contagi hanno avuto ripercussioni dirette su moltissimi operatori economici, imponendo loro forti limitazioni o, addirittura, la chiusura delle attività per periodi di tempo prolungati;
è di questi giorni la notizia che a Diamante (Cosenza) la filiale di UBI banca ha prelevato dal conto corrente bancario di un ristoratore, C.P., circa 13.000 euro, corrispondenti a 7 rate di mutuo, senza una preventiva comunicazione;
da quanto riferisce il ristoratore, è da novembre 2020 che i pagamenti delle rate del mutuo, su richiesta dell'imprenditore, erano stati sospesi, proprio perché il ristorante, a causa delle restrizioni anti COVID-19, aveva subito un inevitabile calo di fatturato conseguente alla crisi;
la filiale, inoltre, non ha saputo fornire spiegazioni sul punto;
il prelievo costituisce indubbiamente un ulteriore aggravio per il ristoratore che, oltre a dover far fronte alle ripercussioni negative della crisi sulla propria attività, si trova costretto ora a sospendere tutti i lavori che stava intraprendendo in questi giorni per migliorare la sicurezza in vista delle riaperture;
considerato che:
la situazione di difficoltà in cui versa il ristoratore cosentino, lungi dal costituire un caso isolato, è comune ormai a molti imprenditori, che si trovano a dover far fronte ad una situazione di obiettiva difficoltà, che si protrae ormai da più di un anno;
la grave crisi pandemica che ha colpito a vario titolo e in vario modo pressoché tutte le categorie di lavoratori impone l'adozione di misure che possano fornire un sostegno effettivo per i lavoratori in difficoltà, evitando, al contempo, comportamenti che possano costituire un ulteriore ostacolo in vista di una graduale ripresa;
tra le misure che fin da subito sono state adottate dal Governo per sostenere famiglie e imprese vi è la possibilità di richiedere, a determinate condizioni, la sospensione delle rate dei mutui, strumento che è stato adoperato anche nel caso concreto,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti;
se non reputi opportuno attivarsi al fine di raccogliere tempestive e dettagliate informazioni inerenti ai fatti descritti ed accertarsi dell'operato della filiale di UBI banca ai danni di C. P., anche allo scopo di evitare che simili episodi possano capitare nuovamente, anche in altri settori, a danno dei soggetti esercenti attività economiche.
a partire dal 2021, l'esenzione fiscale al 50 per cento sull'IMU sulla prima casa di proprietà in Italia dei pensionati AIRE è resa possibile dall'art. 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021), che recita testualmente: "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi";
in base a tale norma, possono beneficiare dell'esenzione del 50 per cento dell'IMU i percettori di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti all'estero, a prescindere dalla nazionalità, che siano proprietari di immobile in Italia (vale solo per un'unità immobiliare a uso abitativo), non locata o data in comodato d'uso ed a prescindere dal Paese di residenza "residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia";
per "pensione in regime di convenzione internazionale" si intende una pensione maturata tramite la totalizzazione di contributi versati in Italia con quelli versati all'estero in un Paese convenzionato, comunitario ed extracomunitario;
considerato che a quanto risulta agli interroganti:
diversi connazionali segnalano problemi con i loro comuni di residenza in Italia, che si rifiuterebbero di riconoscere il diritto all'esenzione IMU, obiettando il concetto di "pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia", escludendo, in base a quanto riferito da alcuni siti di informazione fiscale on line, la possibilità dell'esenzione per i cittadini di svariati Paesi, a loro parere preclusi dalla convenzione internazionale;
l'INPS, secondo quanto riportato sul sito ufficiale, indica, in relazione alla domanda di "pensione in regime di convenzione internazionale", i lavoratori comunitari, extracomunitari (dipendenti pubblici e privati), che abbiano maturato periodi assicurativi in Italia, in stati membri dell'Unione europea, negli Stati SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) e in Svizzera o in Stati extracomunitari;
alcuni consulenti fiscali, nondimeno, hanno diffuso un'interpretazione errata della legge, inducendo alcune Amministrazioni a mettere in discussione il diritto di esonero dei connazionali,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno emettere una circolare rivolta alle amministrazioni comunali e finalizzata a chiarire l'effettivo diritto dei pensionati AIRE di usufruire dell'agevolazione prevista dall'art. 1, comma 48, della legge n. 178 del 2020.